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Newsletter

Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione

Diritto della concorrenza UE / Concentrazioni e settore dell’industria aeronautica – La Commissione ha avviato un’indagine approfondita (c.d. Fase II) Boeing/Embraer

Lo scorso 4 ottobre la Commissione Europea (Commissione) ha avviato un’indagine approfondita per valutare la proposta creazione di due joint venture tra Boeing e Embraer, al fine di verificare le criticità sollevate dall’operazione sul mercato degli aeromobili commerciali. Boeing è, insieme ad Airbus, uno dei maggiori produttori a livello mondiale di aeromobili commerciali e, in particolare, di aeromobili a singolo e doppio corridoio. Embraer è, invece, il primo produttore mondiale di jet da trasporto regionale.

Il progetto di concentrazione consiste nella creazione di (i) una nuova società sottoposta al controllo esclusivo di Boeing, che assumerebbe la direzione dell’attività di Embraer riguardante gli aeromobili commerciali, inclusi lo sviluppo dei prodotti, la produzione, il marketing, e i servizi; e (ii) una joint venture a controllo congiunto tra le parti che si occuperebbe del marketing dell’aereo militare Embraer KC-390.

L’avvio dell’indagine approfondita deriva dal fatto che la Commissione considera Boeing e Embraer concorrenti, almeno in una certa misura, nel segmento di mercato degli aeromobili piccoli a corridoio singolo (da 100-150 posti). Secondo la Commissione, inoltre, Embraer sarebbe in grado di esercitare una pressione sui prezzi anche nel segmento di mercato degli aeromobili a corridoio singolo più grandi (da 100-225 posti) in virtù di una graduale evoluzione delle proprie capacità tecniche e commerciali e della conseguente espansione della propria clientela.

La Commissione ha evidenziato, in particolare, la presenza di forti barriere all’ingresso e all’espansione nel mercato degli aeromobili commerciali, tali per cui è inverosimile che potenziali concorrenti provenienti dalla Cina, dalla Russia o dal Giappone possano essere in grado di ristabilire la pressione concorrenziale esercitata attualmente da Embraer in un breve arco di tempo.

La Commissione avrà tempo fino al 20 febbraio 2020 per prendere una decisione. Sicuramente un caso di notevole interesse quanto alla definizione del mercato rilevante, la considerazione del ruolo di Embraer come concorrente potenziale nel segmento di aeromobili commerciali di maggiori dimensioni e la valutazione della pressione concorrenziale rappresentata dalla concorrenza potenziale.

Luigi Eduardo Bisogno
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Tutela del consumatore / Credit card surcharge e commercio al dettaglio di carburanti – L’AGCM sanziona Energy SAS per aver applicato un sovrapprezzo ai pagamenti mediante carta di credito o bancomat

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato l’imposizione di una, al dire il vero, modesta sanzione pari ad euro 5.000 nei confronti di Energy SAS di Marenghi Amedeo Maurizio & C. (Energy SAS), attiva nel settore del commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione attraverso il distributore “OCCHIO AL PREZZO-COMMERCIALE PAGNONI” (Pagnoni) per avere applicato un sovrapprezzo alle transazioni saldate attraverso carta di credito o bancomat (c.d. credit card surcharge).

Energy SAS, esercente la distribuzione di carburante presso il distributore Pagnoni in concessione di quest’ultimo, non avrebbe potuto incrementare il prezzo del carburante in ragione degli assetti contrattuali con Pagnoni, e nel corso del procedimento ha allegato che l’applicazione di tale sovrapprezzo (pari allo 0,5%) fosse la necessaria conseguenza elevate commissioni applicate dagli istituti bancari (peraltro limitate dalla normativa applicabile allo 0,05%); l’AGCM tuttavia ha individuato in tale condotta una violazione dell’ormai noto divieto di applicazione di commissioni a seguito della scelta del metodo di pagamento. L’AGCM, sulla scia una consolidata casistica sul punto, non ha ritenuto rilevante ai fini difensivi la circostanza allegata da Energy SAS secondo cui il sovrapprezzo sarebbe stato finalizzato a limitare l’impatto economico della commissione imposta dall’istituto di credito.

Se è pur vero che in tempi recenti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR) è intervenuto a circoscrivere i confini della fattispecie di credit card surcharge laddove la contestazione mossa dall’AGCM riguardava in sostanza un’asserita mancanza di trasparenza sul prezzo finale (si veda da ultimo la sentenza commentata in una precedente Newsletter), la decisione in commento è comunque un’ulteriore indicazione di come la c.d. credit card surcharge costituisca una priorità nell’attività di enforcement dell’AGCM, che non esita a intervenire anche nei confronti di operatori di dimensioni obiettivamente limitate.

Riccardo Fadiga
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Energy / Regolazione nel settore dell’energia e sistema idrico – L’ARERA dà il via alla consultazione sul metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio

In data 1 ottobre 2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA), con il documento di consultazione 402/2019/R/IDR, ha illustrato i suoi orientamenti generali per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), avviato con la deliberazione 34/2019/R/IDR del 29 gennaio 2019.

Il procedimento si chiuderà entro il 31 dicembre 2019, consentendo all’ARERA di acquisire, soprattutto alla luce delle osservazioni presentate dalle parti interessate, gli elementi necessari per la definizione della tariffa del sistema idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Dopo l’approvazione finale, tutte le tariffe del servizio idrico integrato che verranno approvate dagli enti di governo degli ambiti territoriali e che verranno sottoposte all’approvazione dell’ARERA dovranno rispettare i principi del MTI-3 che andrà dal 2020 al 2023.

Gli orientamenti presentati dall’ARERA in questo documento di consultazione derivano da un’analisi approfondita degli aspetti negativi e positivi dell’assetto di governance che si è consolidato negli ultimi otto anni di regolazione indipendente (il primo periodo regolatorio è, infatti, iniziato nel 2012).

Posto quanto sopra, nell’ambito della definizione del provvedimento finale, l’ARERA intende confermare l’impostazione dei precedenti periodi regolatori in relazione alle disposizioni che in passato di sono dimostrate in grado di favorire la spesa per gli investimenti. La ratio di questa scelta è da trovarsi, principalmente, nella necessità di garantire la coerenza con i sistemi di incentivazione che sono stati introdotti anche in ambiti regolatori diversi da quelli tariffari.

Dall’altro lato, sulla base delle risultanze emerse principalmente nel secondo periodo regolatorio, l’ARERA intende introdurre alcuni accorgimenti per rendere maggiormente efficace l’impostazione generale di questi anni e, in aggiunta, prevedere l’introduzione di ulteriori strumenti innovativi in grado di promuovere una crescente efficienza gestionale e l’esplicitazione di misure tese a valorizzare interventi per la sostenibilità e la resilienza a fronte del Climate Change.

La presente consultazione, che si limita solo ad inquadrare genericamente i principi ispiratori di questo intervento, verrà seguita da un secondo documento in cui saranno puntualmente descritti gli specifici criteri di calcolo e individuati i parametri macroeconomici di riferimento, nonché i parametri legali alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore idrico.

Qualora le modifiche proposte diventassero definitive in sede di provvedimento finale, l’ARERA dovrebbe comunque attendere almeno l’inizio del 2022 per valutarne l’effettivo impatto e, eventualmente, tenerne conto nella stesura nel metodo tariffario idrico per il quarto periodo.

Per ora, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’ARERA le proprie osservazioni scritte e commenti entro il 4 novembre 2019.

Filomena Crispino
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