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Newsletter

Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione

Diritto della concorrenza UE / Restrizioni verticali e prodotti di merchandising – La Commissione europea sanziona NBCUniversal per oltre 14 milioni di euro

Con il comunicato stampa pubblicato il 30 gennaio scorso, la Commissione europea (Commissione) ha annunciato di aver irrogato una sanzione pari a € 14,3 milioni a NBCUniversal LLC (NBCUniversal) per alcune clausole contenute nelle licenze per la vendita di prodotti di merchandising che limitavano i territori e i clienti a cui tali prodotti potevano essere rivenduti.

NBCUniversal è una società statunitense, controllata da Comcast Corporation, che gestisce reti televisive e società di produzione cinematografica e televisiva tra cui, in Italia, la pay-TV SKY. NBCUniversal si occupa anche di concedere le licenze sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai personaggi, ai temi, alle immagini e ai loghi dei suoi film, per consentire la produzione e la vendita di un’ampia varietà di prodotti di merchandising (es. tazze, vestiti, borse, giocattoli etc.). Con la decisione in esame, la Commissione ha accertato che NBCUniversal avrebbe imposto, nel contesto di tali accordi, delle limitazioni nella vendita dei prodotti di merchandising, al fine di ripartire il mercato per territori o gruppi di clienti.

In particolare, NBCUniversal avrebbe adottato una serie di misure dirette a limitare le vendite al di fuori del territorio indicato attraverso (i) il divieto di vendere all’esterno di un determinato territorio; (ii) l’obbligo di comunicare a NBCUniversal tutte le vendite all’esterno di un determinato territorio; (iii) la limitazione delle lingue usate sul merchandising; e (iv) l’obbligo di trasferire a NBCUniversal una parte dei ricavi derivanti dalle vendite all’esterno del territorio indicato.

NBCUniversal avrebbe, inoltre, attuato delle restrizioni relative alla clientela attraverso (i) divieto di vendere a soggetto non appartenenti a un determinato gruppo di clienti; e (ii) l’obbligo di trasferire a NBCUniversal una parte dei ricavi derivanti dalle vendite a soggetti diversi dal gruppo di clienti individuato.

Infine, NBCUniversal avrebbe limitato le vendite online dei prodotti di merchandising attraverso (i) il divieto di vendere online; o (ii) la limitazione dei siti web su cui era possibile vendere online.

NBCUniversal avrebbe poi assicurato il rispetto di tali limitazioni conducendo attività di audit nei confronti dei licenziatari e minacciando la risoluzione del contratto o il mancato rinnovo delle licenze in caso di violazione di dette clausole.

Alla luce di tali evidenze, la Commissione ha ritenuto che NBCUniversal abbia posto in essere una restrizione verticale della concorrenza, in violazione dell’art. 101 TFEU, con l’effetto di limitare la libertà dei consumatori di acquistare questi prodotti in tutta Europa. La Commissione ha, peraltro, riconosciuto a NBCUniversal una riduzione pari al 30% della sanzione per aver collaborato durante le indagini, riconoscendo l’infrazione e fornendo prove aggiuntive in modo tempestivo.

La decisione in esame fa seguito ai casi Nike (si veda la Newsletter del 1 aprile 2019) e Sanrio (si veda la Newsletter del 15 luglio 2019), anch’essi relativi a restrizioni nelle vendite di prodotti di merchandising concessi in licenza, confermando la particolare attenzione della Commissione rispetto a condotte che possono minare l’integrità del mercato unico europeo.

Luigi Eduardo Bisogno
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Diritto della concorrenza Italia / Intese e fatturazione a 28 giorni – L’AGCM irroga sanzioni per 228 milioni di euro a Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre per un’intesa anticoncorrenziale relativa alle modalità di ripristino della fatturazione mensile

In data 31 gennaio 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato la decisione finale (la Decisione) relativa al procedimento I820 – Fatturazione a 28 giorni con cui ha irrogato una sanzione per complessivi 228 milioni di euro a Fastweb S.p.A. (Fastweb), Telecom Italia S.p.A. (TIM), Vodafone Italia S.p.A. (Vodafone) e Wind Tre S.p.A. (Wind Tre) (congiuntamente, le Parti o gli Operatori) accertando un’intesa anticoncorrenziale relativa al c.d. repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile.

Al fine di agevolare la comprensione della Decisione nel suo complesso, si ritiene utile fornire una breve sintesi del contesto in cui hanno avuto luogo i contatti tra le Parti, anche nell’ambito dell’associazione di categoria Assotelecomunicazioni (Asstel).

In primo luogo, è necessario ricordare che a partire dal marzo 2015 Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre hanno modificato il periodo di rinnovo delle offerte di telefonia fissa e mobile portandolo da una cadenza mensile a una quadrisettimanale (28 giorni), senza però prevedere una riduzione del canone periodale delle offerte.

Di fronte a quello che era stato identificato da alcuni stakeholder come un aumento dei prezzi delle tariffe telefoniche con modalità non trasparenti e aggressive, l’AGCM aveva adottato nel 2016 tre distinti provvedimenti sanzionatori nei confronti di TIM, Wind Tre e Vodafone per violazione delle norme del Codice del Consumo.

Quanto alla rimodulazione delle offerte per la telefonia fissa, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) interveniva con la Delibera 121/17/CONS del 15 marzo 2017 stabilendo che l’unità temporale per la cadenza di rinnovo e fatturazione dei contratti di rete fissa dovesse essere il mese, affinché ciascun utente potesse avere corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore.

Di fronte al mancato adeguamento da parte degli Operatori agli obblighi imposti dall’AGCOM, con l’articolo 19 quinquiesdiecies del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 – “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” (il Decreto Legge), veniva introdotto l’obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di prevedere per i contratti stipulati una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi (sia di rete fissa sia di rete mobile) su base mensile o multipli del mese. In risposta all’obbligo legislativo, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2018, gli Operatori, quasi contestualmente, comunicavano ai propri clienti che, in attuazione della legge suddetta, la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile e non più quadrisettimanale, con la conseguenza che la spesa annuale complessiva sarebbe stata distribuita su 12 canoni (anziché 13). Ciò si traduceva in pratica in un aumento dei singoli canoni mensili del +8,6%.

Come già anticipato, secondo la ricostruzione fornita dall’AGCM, le risultanze istruttorie avrebbero dimostrato la sussistenza di un’intesa segreta, unica, complessa e continuata, restrittiva della concorrenza tra Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre. Più in particolare, i quattro Operatori avrebbero coordinato le proprie politiche commerciali verso la clientela, sia con riguardo al c.d. repricing connesso alla modifica del ciclo di fatturazione imposto dal Decreto Legge (tutte hanno imposto un aumento dell’8,6%), sia in relazione alle modalità e ai tempi di attuazione degli obblighi legislativi, nonché con riguardo al diritto di recesso da concedere o meno ai clienti a seguito della rimodulazione. In particolare, vi sarebbero stati svariati contatti tra gli Operatori al fine di raggiungere una risposta unitaria alla Delibera AGCOM e al Decreto Legge, anche con il supporto di Asstel (che non è comunque destinataria della Decisione).

Per queste ragioni, e nonostante il parere AGCOM di cui viene dato atto nella Decisione abbia adottato un’impostazione molto più sfumata, l’AGCM ha imposto alle società di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi lesivi della concorrenza e ha irrogato sanzioni totali per 228 milioni di euro. Nell’imporre le sanzioni, l’AGCM ha comunque tenuto conto del fatto che gli effetti dell’intesa sono stati evitati attraverso le misure cautelari adottate a marzo 2018 (si veda, a tal proposito, la decisione dell’AGCM ad esse relativa e la Newsletter del 23 aprile 2018). In pratica, ciò si è tradotto in una riduzione (discrezionale) delle sanzioni del 70%.

Già vi è notizia dell’intenzione degli Operatori di impugnare la Decisione al TAR Lazio. La pronuncia del giudice amministrativo sarà di sicuro interesse, considerata tra l’altro la particolare complessità delle questioni giuridiche legate al rapporto tra regolamentazione di settore e diritto antitrust sollevate dalla Decisione in commento.

Mila Filomena Crispino
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Concentrazioni e mercato della distribuzione di libri di ‘varia’ – L’AGCM dispone l’avvio dell’istruttoria al fine di accertare possibili profili anticoncorrenziali nell’operazione di acquisizione di Centro Libri da parte di EmmeEffe

Con la decisione dello scorso 14 gennaio, resa pubblica il giorno 20 dello stesso mese, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o l’Autorità) ha disposto l’avvio della fase istruttoria (c.d. Fase II) dell’operazione di acquisizione (l’Operazione) della società Centro Libri S.r.l. (Centro Libri o la Target) da parte della società EmmeEffe Libri S.p.A. (EmmeEffe o l’Acquirente) (congiuntamente le Parti).

Più in particolare, l’Operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di EmmeEffe (parte del gruppo Feltrinelli) – player attivo nella distribuzione di libri alle librerie, alle cartolibrerie e alla grande distribuzione organizzata (GDO) – di una quota pari al 51% del capitale sociale, ed il correlato controllo esclusivo, di Centro Libri, attiva nei servizi di distribuzione di libri di ‘varia’ alle librerie.

Come sopra anticipato, l’Operazione in esame interessa principalmente il mercato della distribuzione di libri di ‘varia’ alle librerie, nel quale risultano attive sia EmmeEffe, sia Centro Libri. Tuttavia, in considerazione delle ulteriori attività svolte rispettivamente dalle Parti (nonché dai rispettivi gruppi di appartenenza), l’AGCM ha ritenuto che l’Operazione possa interessare anche: (i) il mercato a monte della editoria di ‘varia’; nonché i mercati a valle (ii) della vendita al dettaglio di libri di ‘varia’; (iii) della vendita online di prodotti editoriali; e (iv) della distribuzione di libri scolastici (in cui è attiva solo Centro Libri).

È particolarmente interessante notare come l’istruttoria sia stata avviata solo con riferimento al mercato della distribuzione di libri di ‘varia’ (distinto rispetto a quello contiguo della distribuzione alla GDO) nonostante l’incremento della quota attribuibile a EmmeEffe sia pari al 5%, incremento di per sé limitato che va però ad aggiungersi al 70% già attribuibile ad EmmeEffe. In proposito, l’Autorità ha riconosciuto la rilevante spinta pro-concorrenziale esercitata dai molteplici operatori indipendenti, dai grossisti, dagli operatori attivi nella auto-distribuzione (come ad esempio il Gruppo Mondadori) e, infine, dalla società Amazon, la quale è entrata prepotentemente nel mercato nel luglio 2019 tramite il lancio del suo servizi B2B (business-to-business) denominato ‘Amazon business per le librerie’ e dedicato ai rivenditori di libri.

Nonostante tali argomentazioni, l’Autorità ha però ritenuto che – data l’attività della Target nella distribuzione di libri di ‘varia’ (seppur con una quota contenuta) – l’Operazione in esame è idonea a comportare una sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti in detto mercato potenzialmente in grado di ridurre la concorrenza in modo significativo. In particolare, l’AGCM ha sottolineato come la quota apportata da Centro Libri (seppur non superiore al 5%) “comporta un aumento significativo del grado di concentrazione del mercato”, diminuendo inoltre il numero di operatori a cui le librerie possono rivolgersi per soddisfare le proprie esigenze.

L’Autorità ha riconosciuto l’impossibilità di individuare con chiarezza – in questa fase – le spinte competitive idonee a disciplinare il comportamento sul mercato del soggetto potenzialmente nascente dall’Operazione. Per tale ragione ha riconosciuto la necessità di avviare un’indagine approfondita.

Sarà particolarmente interessante analizzare se e come – nel corso dell’istruttoria – l’Autorità terrà contro della situazione di forte crisi del settore della distribuzione di libri e della contestuale espansione degli operatori digitali, sia in termini di distribuzione dei libri mediante piattaforme c.d. market places, sia in relazione alla fruizione elettronica dei libri medesimi e della conseguente disintermediazione dei distributori.

Luca Feltrin
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Intese e banche di credito cooperativo – Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso dell’AGCM contro alla sentenza del TAR che annullava le sanzioni irrogate alle c.d. Casse Raiffeisen

Con le sentenze pubblicate tra il 14 ed il 21 gennaio scorsi il Consiglio di Stato (CdS) ha respinto i ricorsi proposti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per la riforma delle sentenze con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR) ha annullato il provvedimento con il quale l’AGCM aveva sanzionato molteplici Casse Raiffeisen e la relativa Federazione (insieme, le Parti) per un’asserita intesa nel mercato dei finanziamenti alle famiglie nella provincia di Bolzano (si veda la Newsletter del 26 aprile 2017).

Nelle sentenze in discorso, il CdS ha dato rilievo ai limiti all’azione commerciale delle banche derivanti dai principii, già considerati dal TAR, del “mutualismo” e del “localismo” che ispirano la gestione delle Casse Raiffeisen in ragione della loro natura giuridica di banche di credito cooperativo. Più in particolare, in ossequio al secondo principio, le Casse Raiffeisen, costituenti una rete di singole banche di credito cooperativo, svolgono ciascuna il 95% della propria attività nella rispettiva “zona di competenza territoriale”, individuata dagli statuti delle singole banche su indicazione della Banca d’Italia. Le Casse Raiffeisen sono dunque organizzate secondo un modello a rete, nel cui ambito le singole Casse svolgono l’attività bancaria a livello locale.

Il CdS ha quindi adottato la tesi già sostenuta dal TAR secondo cui da questo particolare assetto giuridico deriva una limitata possibilità di sovrapposizione tra le sfere di operatività delle singole banche. Pertanto, non è configurabile un unico mercato all’interno del quale le singole banche risultino in concorrenza reciproca. Il CdS ha sottolineato, a dispetto dell’AGCM che voleva valorizzare ciò al fine di dimostrare l’esatto contrario, che solo in un caso una Cassa aveva aperto uno sportello nel Comune di Bolzano, così ampliando la propria area di competenza. In definitiva, il CdS ha concluso per l’assenza non solo di concorrenza effettiva tra le Parti ma anche di concorrenza potenziale.

In aggiunta, il CdS ha rigettato l’argomento relativo all’idoneità dell’asserita intesa a alterare l’equilibrio concorrenziale; infatti, nel caso di specie, la ricostruzione dell’AGCM, identificando solo nelle Casse Reiffeisen le asserite parti dell’accordo anticompetitivo, attribuisce la responsabilità del cartello a imprese che rappresentano complessivamente il 25-30% del mercato. Una simile intesa, anche se sussistente, risulterebbe macroscopicamente inidonea a produrre un apprezzabile effetto anticoncorrenziale, poiché i consumatori avrebbero comunque agevolmente accesso a numerose e valide alternative, sì da vanificare qualsiasi eventuale collusione.

L’atto conclusivo dell’ultimo capitolo della vicenda in discorso ha rinforzato l’onere per l’AGCM di svolgere un esame approfondito del panorama concorrenziale all’interno del quale operano i destinatari dei provvedimenti sanzionatori e, in particolare, di identificare in modo lineare i rapporti concorrenziali sui quali andrebbero ad incidere in concreto i comportamenti oggetto di tali provvedimenti.

Riccardo Fadiga
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Legal news - Flash / Cybersecurity e reti 5G – La Commissione europea approva il toolbox per la sicurezza delle reti 5G

In data 29 gennaio 2020, la Commissione europea ha pubblicato una toolbox di misure per mitigare i rischi di sicurezza informatica connessi alle reti wireless di quinta generazione (5G). L’obiettivo del pacchetto in questione è quello di individuare un approccio coordinato a livello europeo sulla base di una serie di misure comuni (i.e. misure strategiche, tecniche e di supporto) intese ad attenuare i principali rischi di c.d. “cibersicurezza” delle reti 5G che sono stati individuati nella relazione sulla valutazione dei rischi coordinata a livello dell’UE pubblicata il 9 ottobre del 2019.

Il pacchetto di misure intende fornire, inoltre, orientamenti per quanto riguarda la definizione della priorità e la scelta delle misure, che dovrebbero rientrare in piani di attenuazione dei rischi a livello nazionale e dell’UE.

Mila Filomena Crispino
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