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Newsletter

Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione


Diritto della concorrenza UE / Aiuti di Stato – La Commissione europea avvia una consultazione per la revisione della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Lo scorso 8 aprile, la Commissione europea (Commissione) ha avviato una consultazione pubblica (la Consultazione), invitando tutte le parti interessate a fornire i propri commenti in relazione alla proposta di revisione della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (la c.d. disciplina RSI). La Consultazione si inserisce nel contesto del c.d. State Aid Fitness Check, ossia una più ampia valutazione sull’efficacia della normativa europea in materia di aiuti di Stato condotta dalla Commissione nel corso del 2020, la quale aveva riguardato anche la disciplina RSI.

L’attuale disciplina RSI è dettata dalla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) ed è volta a facilitare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione che, in assenza di sostegno pubblico, non si svolgerebbero a causa di fallimenti del mercato. La disciplina RSI consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di fornire gli incentivi necessari alle imprese e alla comunità di ricerca per svolgere dette attività ed investimenti. Le disposizioni della disciplina RSI sono integrate dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (“GBER”), il quale stabilisce le condizioni di compatibilità ex ante in base alle quali gli Stati membri possono attuare misure di aiuto di Stato senza previa notifica alla Commissione.

Nello specifico, dalle valutazioni svolte nell’ambito dello State Aid Fitness Check, la Commissione ha concluso che le attuali disposizioni della disciplina RSI funzionano, nel complesso, in modo soddisfacente e costituiscono uno strumento utile ed efficace per facilitare tali attività sia a livello nazionale, sia europeo. Al contempo, la valutazione ha mostrato che alcuni adeguamenti mirati delle regole esistenti potrebbero essere necessari per riflettere gli ultimi sviluppi normativi, economici e tecnologici. Inoltre, la disciplina RSI potrebbe aver bisogno di essere allineata alle nuove priorità strategiche della Commissione, come, ad esempio, il Green Deal europeo e le strategie digitali UE.

In tale contesto, la Commissione ha dunque predisposto una bozza di aggiornamento (la Proposta) della disciplina RSI, contenente una serie di modifiche mirate. Nel dettaglio, gli aggiornamenti normativi riguarderebbero:

(i) il miglioramento e la revisione delle definizioni esistenti di attività di ricerca e innovazione ammissibili al sostegno nell’ambito della disciplina RSI, al fine di chiarire la loro applicabilità rispetto alle tecnologie digitali e alle attività connesse alla digitalizzazione. Tale modifica mira a fornire certezza giuridica agli Stati membri e alle parti interessate, facilitando al contempo gli investimenti in RSI che consentiranno la trasformazione digitale delle imprese nell’UE;

(ii) l’introduzione di nuove disposizioni finalizzate a consentire il sostegno pubblico ad infrastrutture tecnologiche, al fine di incentivare gli investimenti RSI in tale ambito e consentire uno sviluppo più rapido di tecnologie innovative, specialmente da parte delle piccole e medie imprese, nonché a facilitare la transizione verde e digitale dell’economia dell’UE;

(iii) una semplificazione normativa volta a facilitare l’applicazione pratica della disciplina RSI e a diminuire gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, ad esempio introducendo una metodologia semplificata di calcolo per la determinazione dei costi computabili ai fini dell’aiuto.

La Consultazione rimarrà aperta per otto settimane, fino al 3 giugno 2021. La Commissione ha anticipato che la Proposta verrà successivamente discussa in una riunione tra la Commissione e gli Stati membri che avrà luogo verso la fine del periodo di Consultazione. L'adozione della nuova disciplina RSI è invece prevista per la seconda metà del 2021.

Luca Casiraghi
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Diritto della concorrenza Italia / Abuso di potere negoziale e GDO – Il TAR accoglie i ricorsi di Carrefour, Esselunga e Coop per l’annullamento delle sanzioni irrogate dall’AGCM con riferimento al c.d. “reso del pane”

In data 2 aprile 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR) ha pubblicato le sentenze con cui ha accolto i ricorsi che alcuni operatori della grande distribuzione organizzata, ossia Carrefour Italia S.p.A.Esselunga S.p.A. e Coop (collettivamente, le Ricorrenti), avevano promosso nei confronti del provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) le aveva sanzionate per violazione dell’articolo 62 del decreto-legge 1/2012, che disciplina le relazioni commerciali nella filiera agricola e agroalimentare.

La vicenda aveva tratto origine dalla segnalazione di Assipan (Associazione Italiana Panificatori e Affini), a seguito della quale l’AGCM aveva avviato dei procedimenti nei confronti delle Ricorrenti diretti a verificare l’esistenza di violazioni ai sensi articolo 62 decreto-legge 1/2012 (i Procedimenti). I Procedimenti avevano ad oggetto una serie di condotte, poste in essere dalle Ricorrenti a partire dal 2014, consistenti nell’aver imposto ai propri fornitori di pane fresco: (i) il ritiro e lo smaltimento a proprie spese dell’intero quantitativo di prodotto invenduto a fine giornata; e (ii) il riaccredito alla catena distributiva del prezzo corrisposto per l’acquisto della merce restituita (c.d. obbligo di reso). Nel corso dell’istruttoria, l’AGCM aveva trasmesso a un campione di fornitori di pane fresco un questionario sulla pratica del reso del pane.

Al termine dell’istruttoria, l’AGCM aveva confermato la sussistenza della violazione in questione e aveva sanzionato le Ricorrenti, le quali avevano chiesto annullamento del provvedimento o in subordine la riduzione della sanzione.

Tali ricorsi sono stati accolti dal TAR in ragione della fondatezza delle censure riguardanti l’attività istruttoria svolta. Più nello specifico, il giudice di prime cure ha condiviso le censure dei Ricorrenti relative alla carenza dell’istruttoria svolta dall’AGCM, con particolare riferimento all’insufficienza delle evidenze raccolte (derivanti principalmente dal questionario di cui sopra) a dimostrare la pretesa esistenza di una politica commerciale simile, finalizzata a imporre ai fornitori una clausola di “reso” del pane fresco.

Per il TAR, infatti, l’AGCM ha sanzionato le Ricorrenti sulla base di un quadro probatorio carente, “… basato essenzialmente su risposte di contenuto variegato e fornite da un numero limitato di panificatori, ricorrendo a una indagine di tipo presuntivo e non idonea a dimostrare l’esistenza da parte delle ricorrenti di una deliberata strategia aziendale volta all’imposizione ai fornitori dell’obbligo di ritiro del pane invenduto”.

Non resta che vedere se il Consiglio di Stato deciderà di confermare le sentenze del TAR, annullando in via definitiva le sanzioni irrogate nei confronti delle Ricorrenti.

Mila Filomena Crispino
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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e settore bancario - L’AGCM accetta gli impegni di Unicredit, Intesa e Banca Sella per facilitare l’accesso alle misure previste dai decreti Cura Italia e Liquidità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accettato gli impegni proposti dalle società Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., e Banca Sella S.p.A. (congiuntamente le Parti) in risposta alle preoccupazioni sollevate dall’AGCM relativamente a due pratiche commerciali (le Pratiche Controverse) adottate nell’ambito dell’attuazione di alcune misure di favore emanate nell’ambito del c.d. decreto Cura Italia e del c.d. decreto Liquidità (i Decreti). A seguito dell’accettazione degli impegni l’AGCM ha deliberato la chiusura del procedimento di accertamento senza rilevare alcuna violazione della disciplina consumeristica.

Le Pratiche Controverse sono state messe in atto dalle Parti nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni dei Decreti, che, in particolare, prevedevano la possibilità per consumatori e microimprese di ottenere la sospensione delle rate di mutui per la prima casa nonché di altri mutui e finanziamenti, così come – per quanto riguarda le microimprese – finanziamenti a tasso agevolato che beneficiavano della copertura integrale del Fondo statale di garanzia. Secondo le osservazioni preliminari dell’AGCM, le Parti avrebbero reso tali opportunità disponibili ai rispettivi beneficiari omettendo di comunicare chiaramente e/o integralmente le informazioni necessarie per avvalersi efficacemente di tali misure, nonché esercitando un condizionamento nei confronti delle microimprese che avrebbero inteso avvalersi dei finanziamenti agevolati ostacolando le stesse, in modo oneroso e sproporzionato, nella possibilità di ottenere il finanziamento, in particolare respingendo in alcuni casi le domande di finanziamento in applicazione di criteri di valutazione del merito creditizio, o per assenza o incongruenza della documentazione richiesta, senza specificare al richiedente quale fosse il requisito carente.

In particolare, l’AGCM aveva basato le osservazioni formulate nel corso del procedimento inter alia sul limitato tasso di accoglimento delle richieste proposte, sulle tempistiche prolungate per l’accoglimento delle proposte, nonché sulle segnalazioni effettuate dai consumatori.

Tuttavia, prima della conclusione del procedimento le Parti hanno presentato – e parzialmente già attuato – impegni specifici, inclusivi dell’individuazione di tempistiche certe e prevedibili da comunicare a consumatori e microimprese nonché della presentazione di informazioni più complete che permettano al consumatore anche di simulare esattamente – tramite un’interfaccia internet – requisiti e condizioni delle misure di cui si può avvalere.

L’AGCM ha ritenuto tali impegni pienamente idonei a rimuovere in via permanente e strutturale ogni possibile pregiudizio al consumatore ingenerato dalle Pratiche Controverse, e ha pertanto concluso il procedimento senza irrogare alcuna sanzione ovvero accertare l’esistenza di alcuna violazione della disciplina consumeristica.

I provvedimenti in discorso appaiono come il risultato di un produttivo e positivo dialogo tra istituzioni e operatori del mercato che si esplica, nella sostanza, nella mediazione/negoziazione dei termini concreti e pragmatici di applicazione di disposizioni normative. In particolare, il procedimento esaminato ha coinvolto diverse istituzioni rilevanti, quali Banca d’Italia e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, delle quali è stato richiesto il parere, rispettivamente in ragione del settore di operatività delle parti e dell’ambito di esplicazione delle Pratiche Controverse, che hanno contribuito alla formazione della decisione finale dell’AGCM.

Riccardo Fadiga
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Legal News / Concentrazioni e settore tech – La CMA britannica ha avviato un’istruttoria approfondita in relazione all’acquisizione da parte di Facebook della società Giphy, a causa delle preoccupazioni anticoncorrenziali da questa scaturenti

Con un press release dello scorso 25 marzo, la Competition and Market Authority britannica (CMA) ha espresso le proprie preoccupazioni circa gli effetti anticoncorrenziali potenzialmente scaturenti dall’acquisizione (l’Operazione), avvenuta il 15 maggio 2020, di Giphy (Giphy) da parte di Facebook Inc. (Facebook) (congiuntamente, le Parti) – la quale ne ha dato notizia con un comunicato stampa pubblicato nella medesima data sul proprio sito internet – disponendo l’avvio di una istruttoria (la c.d. ‘fase II’) per meglio analizzarne gli effetti sul mercato interessato.

Giphy è un database online nonché un motore di ricerca che permette agli utenti di condividere le immagini cc.dd. Graphics Interchange Format (meglio conosciute come GIF) sia attraverso il proprio sito web e l’app da questa sviluppata, sia tramite piattaforme online terze, come ad esempio Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat.

Alla luce di un’analisi del mercato interessato, ossia quello concernente la pubblicità digitale, la CMA ritiene che Giphy e Facebook – prima della conclusione dell’Operazione in esame – fossero qualificabili quali concorrenti (al di fuori del Regno Unito) nel settore della pubblicità digitale. In particolare, la CMA ha notato come Giphy avesse sviluppato network di partnership a pagamento con marchi internazionali quali Pepsi e Dunkin’ Donuts ed avesse pianificato un’espansione delle proprie attività di pubblicità digitale – inter alia – nel Regno Unito. A tal riguardo, la CMA ha sottolineato come la l’Operazione possa avere effetti deleteri sugli incentivi di Giphy a migliorare ed ulteriormente espandere la propria attività di online advertising, privando pertanto il mercato di una sana e necessaria spinta concorrenziale. Tale aspetto risulta di particolare preoccupazione per la CMA soprattutto in considerazione del potere di mercato già precedentemente detenuto da Facebook nel settore de quo, al quale – come indicato nella relazione finale dello studio di mercato sulle piattaforme online e la pubblicità digitale della CMA del 1° luglio 2020 (già oggetto di commento su questa Newsletter) – può essere attribuita una quota di mercato pari al 50% e del valore di 5,5 miliardi di sterline.

In aggiunta, la CMA ha altresì indicato come l’Operazione in questione potrebbe seriamente danneggiare le piattaforme social concorrenti a Facebook, in quanto Giphy potrebbe cessare di fornire i propri prodotti (le GIF) a quest’ultime o, comunque, potrebbe farlo imponendo condizioni più gravose a loro danno (per esempio, potrebbe richiede una maggiore quantità di dati da parte di tali social a beneficio di Facebook, il quale vedrebbe così aumentare il proprio bacino di dati, vero indicatore di ‘ricchezza’ nel mondo digitale odierno). Secondo la CMA l’Operazione potrebbe quindi potenzialmente portare a una scelta ridotta per gli utenti e aumentare ulteriormente il potere di mercato di Facebook in relazione ai social media.

Alla luce di quanto sopra, perciò, la CMA ha avviato la suddetta fase II, lasciando tuttavia la possibilità per le Parti di offrire rimedi al fine di soddisfare le suddette preoccupazioni avanzate dalla CMA.

Il caso in esame rappresenta un chiaro esempio di come le autorità nazionali della concorrenza – oltre alla Commissione europea – stiano dando sempre più rilevanza alle cc.dd. ‘killer acquisition’, ossia operazioni di acquisizione “sotto-soglia” (le quali pertanto non rientrano nel radar d’applicazione delle varie normative vigenti sul controllo delle concentrazioni) effettuate dai principali operatori del tech e volte a garantire l’acquisizione di un soggetto che, in futuro, secondo una (a dire il vero) complessa analisi, potrebbe rappresentare un vincolo concorrenziale. Non resta che attendere per vedere se Facebook proporrà misure volte a placare i timori della CMA.

Luca Feltrin
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Golden Power
e semiconduttori - Il Governo italiano ferma un’acquisizione cinese con i Golden Power

Il Governo Draghi ha applicato per la prima volta, da quando esiste la normativa relativa ai Golden Power, il veto su un’acquisizione da parte di una impresa cinese, la quale costituisce solo la seconda volta in assoluto in cui un investimento straniero è stato bloccato sulla base di tale normativa (l’operazione della francese Altran nel campo della difesa).

La scorsa settimana, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), guidato da Giancarlo Giorgetti, è stata bloccata l’acquisizione da parte della società Shenzhen Investment Holdings Co. (società del gruppo Invenland riconducibile al Xiang Wei, finanziere cinese attivo nel settore dei semiconduttori a livello globale) del 70% del capitale di Lpe S.p.A. (Lpe). Lpe è azienda lombarda specializzata nella produzione di reattori epitassiali, macchinari utilizzati per la realizzazione dei semiconduttori. Con un fatturato di 27,9 milioni di euro con utili per 7,1 milioni, risulta essere l’unica azienda italiana e leader a livello mondiale nella tecnologia epitassiale anche con brevetti propri. I reattori epitassiali sono di fondamentale importanza nell’intero processo di produzione dei circuiti integrati: essi, infatti, sono prodotti ad alto contenuto tecnologico, attraverso i quali viene effettuata una delle fasi del processo di fabbricazione di dispositivi elettronici a semiconduttore, per realizzare componenti presenti nella maggior parte degli apparati elettronici in commercio.

Senza nominarla espressamente, il Premier Mario Draghi aveva spiegato in conferenza stampa la ratio dell’intervento riferendosi al caso in questione come “un uso di buon senso del Golden Power” dal momento che “la carenza di semiconduttori ha costretto molti costruttori di auto a rallentare la produzione lo scorso anno quindi è diventato un settore strategico”.

Il riferimento era alle parole di Giancarlo Giorgetti, che poche ore prima aveva annunciato, fra l’altro, che al Mise si sta anche valutando la possibilità di estendere l’ambito di applicazione del “Golden Power” a filiere rilevanti e al momento escluse, come l’automotive e la siderurgia, dal carattere “strategico” e “particolarmente esposti alla concorrenza cinese”.

Stante la mancanza di pubblicità alle decisioni del Governo in questa materia, per avere una visione più accurata delle preoccupazioni che hanno portato a tale drastica decisione non resta che vedere se la decisione della Presidenza del Consiglio sarà impugnata davanti al TAR Lazio.

Mila Filomena Crispino
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